Art. 3.

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel quadro delle procedure di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, recante la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, sono stabiliti i titoli validi per l'ammissione ai corsi di abilitazione previsti per l'insegnamento della lingua e della letteratura esperanto, le relative classi di concorso e gli eventuali provvedimenti di attuazione.
      2. Nell'ambito dell'autonomia didattica degli atenei, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, le singole università possono includere negli ordinamenti dei loro corsi di studio l'insegnamento delle lingue internazionali ausiliarie, con particolare riguardo all'esperanto, tra le attività formative affini o integrative a quelle di base di cui al comma 5 dell'articolo 10 del medesimo regolamento nell'ambito di tutte le classi di laurea e di laurea magistrale.
      3. Previa costituzione di un apposito settore scientifico disciplinare da inserire nell'elenco di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000, l'insegnamento delle lingue di cui al comma 2 del presente articolo può essere incluso anche tra gli obiettivi e le attività formative qualificanti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
      4. Nelle more dell'attuazione della disciplina a regime prevista dalla presente legge per fare fronte alla esigenza dell'insegnamento della lingua internazionale esperanto, tale insegnamento può essere affidato a docenti di ruolo in possesso di apposito attestato di formazione rilasciato

 

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da organizzazioni competenti oppure, temporanemente, a personale docente esterno:

          a) in possesso di diploma di laurea, preferibilmente in lingue, e dell'attestato di formazione di cui all'alinea;

          b) cultore della lingua internazionale esperanto.